Art. 2

In vigore dal 15 dic 1986
1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione della Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1987. 2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione il testo delle disposizioni che esso adotta ai fini dell'applicazione della presente direttiva.
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