Art. 1
In vigore dal 8 dic 1986
1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per accertare che, in occasione dei controlli ufficiali dei concimi semplici a base di nitrato d'ammonio ad elevato titolo di azoto, previsti dalla direttiva 80/876/CEE, i metodi di controllo, di analisi e di prova siano applicati conforme-
mente alle disposizioni degli allegati II e III della presente direttiva. -
2. Nell'allegato I sono fissati:
- il tenore ammissibile di metalli pesanti,
- il numero prescritto di cicli termici cui sottoporre il campione destinato alla prova di detonabilità.
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