Art. 1

La direttiva 75/130/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 10 nov 1986
1) il testo dell', paragrafo 1, terzo trattino, è sostituito dal testo seguente: « - "trasporti combinati per via navigabile", i trasporti di autocarri, di rimorchi, di semirimorchi, con o senza veicolo trattore, di sovrastrutture amovibili e dei contenitori di 20 piedi e oltre effettuati per via navigabile tra Stati membri e che comportano percorsi iniziali o terminali su strada che non superino un raggio di 50 km in linea d'aria dal porto fluviale d'imbarco o di sbarco. »; 2) il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: « 1. In caso di attraversamento della frontiera sulla strada prima del percorso ferroviario o prima del percorso effettuato per via navigabile, gli Stati membri possono esigere che il trasportatore certifichi con un documento idoneo che è stato riservato un posto per il trasporto ferroviario o per il trasporto per via navigabile del veicolo trattore, dell'autocarro, del rimorchio, del semirimorchio o delle relative sovrastrutture amovibili, nonché del contenitore di 20 piedi e oltre. »; 3) il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 9 Quando un rimorchio o un semirimorchio, appartenente ad un'impresa che effettua trasporti combinati per conto proprio, è trainato, su uno dei percorsi terminali, da un veicolo trattore appartenente ad un'impresa che effettua trasporti per conto terzi, il trasporto così effettuato è esentato dalla presentazione del documento di cui all', ma dev'essere fornito un altro documento comprovante il percorso effettuato o da effettuare per ferrovia o per via navigabile. ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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