Art. 1

L'articolo 20, paragrafo 2, prima frase della direttiva 77/794/CEE è sostituito dal testo seguente:

In vigore dal 24 set 1986
« A decorrere dal 1o gennaio 1987, non può essere presentata alcuna domanda di assistenza qualora l'importo del credito o dei crediti ai quali essa si riferisce sia inferiore a 1 500 ECU ».
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eli:dir:1986:489:oj#art-1

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