Art. 1
L'articolo 20, paragrafo 2, prima frase della direttiva 77/794/CEE è sostituito dal testo seguente:
In vigore dal 24 set 1986
« A decorrere dal 1o gennaio 1987, non può essere presentata alcuna domanda di assistenza qualora l'importo del credito o dei crediti ai quali essa si riferisce sia inferiore a 1 500 ECU ».
Storico versioni
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