Art. 12

In vigore dal 24 lug 1986
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato fitosanitario permanente, in appresso denominato « comitato », è immediatamente consultato dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro. 2. Ai voti degli Stati membri è attribuita, in sede di comitato, la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in base all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti. 4. Se dette misure sono conformi al parere del comitato, la Commissione le adotta e provvede alla loro immediata applicazione. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta tali misure a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha adottato alcuna misura entro tre mesi dalla data di presentazione, la Commissione adotta le misure da essa proposte, sempre che il Consiglio non si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le suddette misure.
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Art. 12 Direttiva (UE) 1986/363 — Testo vigente | Portale Normativo