Art. 1

La direttiva 85/3/CEE del Consiglio è modificata come segue:

In vigore dal 24 lug 1986
1) il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: « Articolo 7 Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva: - a decorrere dal 1o luglio 1986 per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni diverse da quelle dell'articolo 4 e dell'allegato II nonché del punto 3.4 dell'allegato I; - a decorrere dal 1o gennaio 1990 per quanto concerne l'applicazione dell'articolo 4 e dell'allegato II; - a decorrere dal 1o gennaio 1992 per quanto concerne l'applicazione del punto 3.4 dell'alle- gato I. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese ai fini dell'applicazione della presente direttiva. »; 2) il testo dell'articolo 8 è completato dal seguente: 3. L'articolo 3, per quanto riguarda le norme di cui al punto 3.4 dell'allegato I, non è temporaneamente applicabile in Irlanda e nel Regno Unito. Questi due Stati membri applicano tuttavia l'articolo 3 ai veicoli combinati di cui al punto 2.2 dell'allegato I, il cui peso sull'asse motore non superi 10,5 t. 4. Entro la fine del 1987 la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'evoluzione delle circostanze che hanno giustificato la deroga prevista al paragrafo 3. Questa relazione è accompagnata da una proposta concernente: i) la durata della deroga e ii) la procedura di riesame periodico delle circostanze che giustificano il perdurare della deroga. Il Consiglio delibera su tale proposta entro il 30 giugno 1988, secondo le procedure stabilite nel trattato CEE. »; 3) nell'allegato I, punto 3, è inserito il punto seguente: 1.2.3 // « 3.4. // Asse motore dei veicoli di cui al punto 2.2. // 11,5 t ».
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La direttiva 85/3/CEE del Consiglio è modificata come segue: (Art. 1 Direttiva (UE) 1986/360) — Testo vigente | Portale Normativo