Art. 1

La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 20 giu 1986
1. All', paragrafo 1, lettera A, è aggiunta la frase seguente: « Questa definizione si applica anche ai seguenti ibridi risultanti dall'incrocio delle specie sopra elencate: 1.2 // Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. // Ibridi risultanti dall'incrocio di sorgo ed erba sudanese. Salvo disposizione contraria, le sementi dei suddetti ibridi devono essere conformi alle norme o altre condizioni previste per le sementi di ognuna delle specie dalle quali derivano ». 2. Nell'allegato I (3) C) (b), dopo le parole « sementi certificate » sono inserite le parole « di varietà ibride ». 3. All'allegato I (3) (C) è aggiunto il paragrafo seguente: « c) le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. devono essere conformi alle norme seguenti: il numero di piante della coltura manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non deve superare: - 1 per 30 m2 per la produzione di sementi di base, - 1 per 10 m2 per la produzione di sementi certificate ».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:320:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo