Art. 2

In vigore dal 18 giu 1986
1. Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 settembre 1986. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel campo di applicazione della presente direttiva.
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Art. 2 Direttiva (UE) 1986/312 — Testo vigente | Portale Normativo