Art. 3
In vigore dal 16 giu 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
H. RUDING
(1) GU n. C 88 del 14. 4. 1986, pag. 114.
(2) GU n. C 75 del 3. 4. 1986, pag. 11.
(3) GU n. L 303 del 31. 12. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 104 del 17. 4. 1984, pag. 18.
(5) GU n. L 338 del 20. 12. 1977, pag. 22.
(6) GU n. C 264 dell'11. 10. 1980, pag. 6.
Storico versioni
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