Art. 1

La direttiva 79/112/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 26 mag 1986
1) all', paragrafo 1, è aggiunto il punto seguente: « 9) per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, l'indicazione del titolo alcolometrico volumico effettivo. »; 2) all'articolo 6, paragrafo 3, sono soppresse le parole « ed eventualmente della gradazione alcolica »; 3) è inserito l'articolo seguente: « Articolo 10 bis Le modalità per l'indicazione del titolo alcolometrico volumico sono definite, per i prodotti delle voci 22.04 e 22.05 della tariffa doganale comune, dalle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili. Per le altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume, esse sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 17. »; 4) il testo dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), primo comma, è sostituito dal testo seguente: « a) le indicazioni di cui all', paragrafo 1, punti 1), 3), 4) e 9) figurano nello stesso campo visivo. »;
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