Art. 1

La direttiva 74/329/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 24 mar 1986
1) il testo dell', paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: « 2. Tuttavia per quanto riguarda la gomma adragante di cui all'allegato I n. E 413, la Commissione procede ad un'indagine e, se necessario, in base ai risultati della stessa, propone al Consiglio di decidere, entro il 31 dicembre 1988, secondo la procedura dell'articolo 100 del trattato, in merito alla sua soppressione da detto allegato o a qualsiasi altra modifica del suo statuto. »; 2) il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « 1. In deroga all', paragrafo 1 gli stati membri possono autorizzare, fino al 31 dicembre 1988, l'impiego, nei prodotti alimentari, delle sostanze enumerate nell'allegato II. Tuttavia per quanto riguarda la gomma Karaya e l'olio di soia ossidato mediante riscaldamento e fatto reagire con dei mono-gliceridi e dei di-gliceridi d'acidi grassi alimentari, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, può decidere, anteriormente al 31 dicembre 1988 e previa indagine della Commissione, in merito alla loro soppressione da detto allegato o a qualsiasi altra modifica del loro statuto. Gli stati membri possono autorizzare fino al 31 marzo 1987 la commercializzazione dei prodotti alimentari contenenti le sostanze seguenti: - stearato di poliossietilene (8) - stearato di poliossietilene (40) - esteri misti d'acido lattico e d'acidi grassi alimentari con il glicerolo e il propilen-glicole - diottilsolfosucinato di sodio. 2. Se uno stato membro fa uso della facoltà di cui al paragrafo 1, in modo diverso dal semplice mantenimento della legislazione in vigore al momento della notifica della presente direttiva, esso informa immediatamente gli altri stati membri e la Commissione delle misure adottate e fornisce gli elementi che appaiono giustificare tali misure. 3. Senza pregiudizio del paragrafo 1, primo comma ed anteriormente alla scadenza del periodo in esso previsto, il Consiglio può secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, includere nell'allegato I le altre sostanze di cui all'allegato II. Nel caso di cui al paragrafo 2, il Consiglio può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 100 del trattato, ogni altra misura appropriata. »; 3) nell'allegato I le designazioni E 440 a (pectine) e E 440 b (pectine amidate) sono modificate come segue: « E 440 (i) pectine (ii) pectine amidate »; 4) il testo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente: « ALLEGATO II DENOMINAZIONI Gomma Karaya (sinonimo: gomma sterculia) Monolaurato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 20) Monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 40) Monostearato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 60) Tristearato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 65) Monoleato di poliossietilene (20) sorbitano (sinonimo: polisorbato 80) Olio di soia ossidato mediante riscaldamento e fatto reagire con dei mono-gliceridi e dei di-gliceridi d'acidi grassi alimentari ».
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