Art. 3
In vigore dal 18 mar 1986
Gli stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 1986.
Per il Consiglio
Il Presidente
W.F. van EEKELEN
(1) GU n. C 18 del 25. 1. 1984, pag. 7.
(2) GU n. C 46 del 18. 2. 1985, pag. 92.
(3) GU n. C 206 del 6. 8. 1984, pag. 17.
(4) GU n. L 51 del 25. 2. 1980, pag. 1.
(5) La presente direttiva è stata notificata agli stati membri il 18 marzo 1986.
ALLEGATO
1. Il testo dei punti 1.5.4 e 4 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:
« 1.5.4. Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (puffed rice, corn flakes e simili (voce 19.05 della tariffa doganale comune)
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 500 ».
« 4. PITTURE E VERNICI PRONTE ALL'USO (con o senza aggiunta di solventi; sottovoce 32.09 A II della tariffa doganale comune, ad eccezione dei pigmenti macinati e delle soluzioni) (valore in ml)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000 ».
2. Il testo del comma introduttivo dell'allegato III è sostituito dal testo seguente:
« In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai generatori aerosol, i prodotti venduti in aerosol conformi alle prescrizioni della presente direttiva possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:96:oj#art-3