Art. 1

Con effetto dal 1o marzo 1986, la direttiva 76/625/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 25 feb 1986
1) Il testo dell', paragrafo 1, lettera A, secondo comma, è sostituito dal testo dal testo seguente: « L'indagine relativa alle pesche sarà effettuata soltanto in Italia, Francia, Grecia, Spagna, Portogallo e Germania, prescindendo per quest'ultimo paese dalla distinzione per varietà. L'indagine relativa alle arance verrà effettuata soltanto in Italia, Grecia, Spagna e Portogallo »; 2) all'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: « Il contributo alle spese sostenute dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese in occasione dell'indagine da effettuarsi nel 1987 sarà iscritto al bilancio delle Comunità europee fino a concorrenza di un importo massimo di 250 000 ECU per la Spagna e di 70 000 ECU per il Portogallo. ».
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