Art. 1
Con effetto dal 1o marzo 1986, la direttiva 76/630/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 25 feb 1986
1) all' è aggiunto il comma seguente:
« Il Portogallo effettua la prima indagine all'inizio del mese di dicembre 1986. Per la sola regione autonoma di Madera, i risultati dell'indagine da effettuare nel dicembre 1986 derivano da una analisi del censimento agricolo che nel corso dello stesso anno vi viene effettuato conformemente al regolamento (CEE) n. 1463/84 del Consiglio, del 24 maggio 1984, che organizza indagini sulla struttura delle aziende agricole per il 1985 ed il 1987 (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (3).
(2) GU n. L 142 del 29. 5. 1984, pag. 3.
(3) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8. »;
2) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
« In deroga al primo comma, in Portogallo, limitatamente alle regioni autonome delle Azzorre e di Madera, le indagini da effettuare nell'aprile e nell'agosto del 1987 e del 1988 potranno limitarsi al calcolo degli effettivi suini complessivi. »;
3) è inserito l'articolo seguente:
« Articolo 13 bis
Le spese necessarie per lo svolgimento da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dell'indagine prevista dalla presente direttiva negli anni 1986, 1987 e 1988 sono imputate, per un importo forfettario da stabilire, sul bilancio delle Comunità europee. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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