Art. 2

Con decorrenza dal 1o marzo 1986 la direttiva 78/53/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 25 feb 1986
1) l', paragrafo 2, è completato come segue: « In Portogallo, la prima indagine intermedia avrà luogo nel 1987. »; 2) il testo dell' è sostituito dal testo seguente: « Le spese necessarie per l'effettuazione da parte del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese dell'indagine prevista dalla presente direttiva negli anni 1986, 1987 e 1988 sono imputate, per un importo forfettario da stabilire, sul bilancio delle Comunità europee. ».
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