Art. 2

In vigore dal 5 feb 1986
Entro il 3 dicembre 1986 gli stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi al disposto dell', e ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:29:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Direttiva (UE) 1986/29 — Testo vigente | Portale Normativo