Art. 1
In vigore dal 20 dic 1985
Con effetto al 1° gennaio 1986 e con riserva dell'entrata in vigore del trattato d'adesione della Spagna e del Portogallo la direttiva 83/515/CEE è modificata come segue: 1) il testo dell'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:«Il costo totale previsto a carico del bilancio della Comunità è stimato a: - 60 milioni di ECU per l'aiuto finanziario di cui all'articolo 3, -46 milioni di ECU per l'aiuto finanziario di cui all'articolo 5.»; 2)all'articolo 13, paragrafo 2, il numero «45» è sostituito da «54».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1985:590:oj#art-1