Art. 2

In vigore dal 20 dic 1985
Il testo dell', lettera b), primo e secondo trattino, della direttiva 78/1035/CEE è sostituito dal testo seguente: «b) alcol e bevande alcoliche:- bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro), oppure-bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)».
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