Art. 3

In vigore dal 6 mar 1997
1. All'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il Ministro dell'interno individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che sono dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari ai quali è possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, se necessario, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non provvede, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento individua di volta in volta gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche".
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urn:nir:ministero.interno:decreto.ministeriale:1996-10-19;702#art-3

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