Art. 3
In vigore dal 26 nov 1996
1. La commercializzazione e l'utilizzazione dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari, non conformi alle disposizioni di cui all', comma 1, lettere C) e D) ed all'allegato I, limitatamente alle sostanze individuate con il numero CAS o RMP, ma conformi alle disposizioni preesistenti sono vietate a partire dal 1 aprile 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 settembre 1996
Il Ministro: BINDI Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 313
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1996-09-24;572#art-3