Art. 1

In vigore dal 30 mar 1996
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare, il suo art. 205, comma 2, nella parte in cui prevede che le materie di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione, secondaria superiore sono determinate, con il relativo quadro orario, con uno o più regolamenti, da adottarsi secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, e che i programmi di insegnamento sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, integrato dai decreti ministeriali 20 febbraio 1965 e 15 maggio 1968; Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1994, n. 334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 16 del 20 gennaio 1995, con il quale sono state determinate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico ed a posti di insegnante di arte applicata; Considerata l'esigenza di ammodernare il piano di studio, con il relativo quadro orario ed i programmi di insegnamento degli istituti tecnici commerciali ad indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale, in relazione alla continua e rapida evoluzione tecnologica e del settore economico-aziendale ed al connesso mutamento della domanda nel campo dell'imprenditoria, dei servizi e dell'impiego terziario; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 10 aprile 1995, ha espresso parere favorevole alla istituzionalizzazione del nuovo piano di studio, con il relativo quadro orario, e dei nuovi programmi di insegnamento previsti dal progetto sperimentale "IGEA" già largamente attuato, in sostituzione di quelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1222 del 1961 e dai decreti ministeriali 20 febbraio 1965 e 15 maggio 1968, sopra citati; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio di stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 859 del 31 gennaio 1966); ADOTTA il seguente regolamento: . A decorrere dall'anno scolastico 1996/97 il piano di studio ed il relativo quadro orario, che il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, integrato dai decreti ministeriali 20 febbraio 1965 e 15 maggio 1968, stabilisce per gli istituti tecnici commerciali ad indirizzi amministrativo, mercantile, commercio con l'estero, amministrazione industriale, ora denominati indirizzo giuridico-economico-aziendale, sono sostituiti con quelli indicati negli allegati al presente regolamento che ne formano parte integrante. Con apposito decreto sono definiti i relativi programmi di insegnamento. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 gennaio 1996 Il Ministro della pubblica istruzione LOMBARDI p. Il Ministro del tesoro VEGAS Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1996 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 71
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto.ministeriale:1996-01-31;122#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo