Art. 1

In vigore dal 15 lug 1995
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella parte in cui prevede che le materie di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono determinate, con il relativo quadro orario, con uno o più regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, e che i programmi di insegnamento sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, con cui sono state determinate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico ed a posti di insegnante di arte applicata; Considerata l'esigenza di ammodernare il piano di studio, con il relativo quadro orario, ed i programmi di insegnamento degli Istituti tecnici industriali ad indirizzo chimica industriale, in relazione all'evoluzione delle tecnologie ed alla trasformazione delle produzioni industriali nel settore della chimica, nonché alla rilevanza acquisita dai rapporti tra produzione industriale, ambiente e salute; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 19 luglio 1994, ha espresso parere favorevole alla istituzionalizzazione del nuovo piano di studio, con il relativo quadro orario, e dei nuovi programmi di insegnamento previsti dal progetto sperimentale "Deuterio" già largamente attuato, in sostituzione di quelli stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 1222 del 1961 sopra citato; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3501 del 27 aprile 1995); Emana il seguente regolamento concernente la sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti nel triennio degli Istituti tecnici industriali ad indirizzo chimica industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222. 1. A decorrere dall'anno scolastico 1995/96 il piano di studio ed il relativo quadro orario, che il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222 stabilisce per gli Istituti tecnici industriali ad indirizzo chimica industriale, ora denominato indirizzo chimico, sono sostituiti con quelli indicati negli allegati al presente regolamento, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con apposito decreto sono definiti i relativi programmi di insegnamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 aprile 1995 Il Ministro della pubblica istruzione LOMBARDI p. Il Ministro del tesoro PACE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 1995 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 88
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