Art. 2
In vigore dal 20 ago 1995
1. Gli apparati di cui all' debbono essere muniti di una targhetta con l'indicazione del modello dell'apparato, dell'anno di fabbricazione e degli estremi di rispondenza al regolamento riportati del certificato di omologazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1995-04-10;330#art-2