Art. 12

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In vigore dal 9 giu 1995
1. Il presente regolamento, oltre che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è pubblicato nel Bollettino ufficiale, parte I, del Ministero della pubblica istruzione. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto.ministeriale:1995-04-06;190#art-12

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