Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 giu 1995
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visti gli della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994, n. 944/1994; Vista la comunicazione al presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 12 dicembre 1994, n. 140; A D O T T A il seguente regolamento . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi ed uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione della pubblica istruzione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all' della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto.ministeriale:1995-04-06;190#art-1

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