Art. 2

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

In vigore dal 23 lug 1995
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della richiesta o della proposta.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto.ministeriale:1994-06-14;774#art-2

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