Art. 11

Integrazione e modificazione del presente regolamento

In vigore dal 23 lug 1995
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto.ministeriale:1994-06-14;774#art-11

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