Art. 5

Partecipazione al procedimento

In vigore dal 26 ago 1994
1. Presso ciascuna sede dell'amministrazione sono rese note, tramite affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicità determinate dall'amministrazione medesima, le modalità per prendere visione degli atti ai sensi dell', lettera a), della legge n. 241 del 1990. 2. Ai sensi dell', lettera b), della legge 241 del 1990, i soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro un termine pari ai due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale. 3. L'atto d'intervento dei soggetti di cui al comma precedente contiene tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi, le generalità e il domicilio dell'interveniente.
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