Art. 1
In vigore dal 26 giu 1994
IL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122, sulle "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione";
Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge, che stabilisce che la dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione deve essere indicata in apposite tabelle approvate dal Ministro dei trasporti,
Sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, conformemente a quanto disposto nell'articolo sopra citato;
Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella riunione del 25 novembre 1993;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 130/MC del 5 gennaio 1994;
ADOTTA
il seguente regolamento:
1. Sono approvate le tabelle della Commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (C.U.N.A.) NC 195-05, NC 195-06, NC 195-07, NC 195-08, NC 195-09, allegate al presente regolamento, del quale fanno parte integrante, riguardanti le dotazioni minime delle attrezzature e delle strumentazioni di cui debbono essere dotate le imprese esercenti attività di autoriparazione, previste nell', comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, rispettivamente nei settori:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 16 marzo 1994
Il Ministro: COSTA Visto il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994
Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 36
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto.ministeriale:1994-03-16;358#art-1