Titolo V

Art. 25

Adempimenti preliminari all'apertura dei seggi

In vigore dal 8 dic 1991
1. Alle ore 17 del giorno che precede le elezioni, il seggio elettorale si riunisce e verifica che sia pronto quanto occorra per assicurare l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto. 2. Il presidente, dopo aver fatto constatare l'integrità dei sigilli del plico di cui all', comma 3, lettera e), lo apre e verifica che il contenuto corrisponda a quello elencato nelle distinte. Quindi firma le distinte stesse per ricevuta e ne restituisce una, in assicurazione, al sottocomitato elettorale. 3. Successivamente il presidente provvede a far apporre nell'apposito spazio il timbro del seggio sulle schede che devono essere distribuite agli elettori assegnati al seggio stesso. 4. Compiute le operazioni suddette, si formano quattro distinti pieghi sigillati: in uno vengono chiuse le schede timbrate, in un altro quelle non timbrate, in un terzo il timbro, nell'ultimo gli elenchi degli elettori. 5. Su ciascun piego deve essere apposta l'indicazione del materiale in esso contenuto. I pieghi sono conservati nel locale del seggio le cui porte e finestre devono essere accuratamente chiuse. Le chiavi delle porte di accesso sono custodite dal presidente del seggio.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1991-07-31;368#art-25

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