Art. 1
In vigore dal 25 ott 1990
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1978 concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione ed in particolare l'art. 8;
Considerata la comparsa in alcune zone acquee del litorale italiano, sedi di giacimenti naturali o di allevamenti di molluschi eduli lamellibranchi, di alghe tossiche appartenenti al genere Dinophysis;
Ritenuto di dover aggiornare i requisiti prescritti dall'art. 8 del decreto ministeriale 5 ottobre 1978 per i molluschi eduli lamellibranchi immessi al consumo sulla base dei nuovi fenomeni algali responsabili della comparsa di biotossine del tipo D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning) nei molluschi eduli lamellibranchi raccolti o allevati nelle zone acquee interessate dal suddetto fenomeno algale;
Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990;
Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con la nota n. 703/31.64/1447 del 1 agosto 1990;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Articolo unico
L'art. 8 del decreto ministeriale 5 ottobre 1978, concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione e modalità di prelievo dei molluschi eduli da sottoporre ad analisi durante le varie fasi della produzione e commercializzazione del prodotto, è così sostituito:
"Art. 8. - I molluschi eduli lamellibranchi indicati ai precedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere privi sulle valve di fango e detriti vari;
b) essere privi di odori e sapori non propri;
c) non più di quaranta microgrammi di biotossine algali P.S.P per cento grammi di polpa (corpo del mollusco):
biotossine algali N.S.P.: non determinabili;
biotossine algali D.S.P.: in quantità tali da non presentare positività ai saggi prescritti.
I molluschi eduli di cui al secondo comma dell', al secondo e quarto comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 3, al secondo comma dell'art. 5 del presente decreto, devono essere vivi e vitali, salvo in ogni caso il periodo massimo di validità del prodotto fresco fissato in cinque giorni.
La frequenza dei controlli per l'accertamento dei requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi è quella indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 256; la frequenza ravvicinata dei controlli si applica anche ai molluschi eduli lamellibranchi ottenuti dal novellame di cui alla lettera b), comma 6, del decreto ministeriale 1 agosto 1990, n. 256.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 agosto 1990
Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1990
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 174
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1990-08-01;257#art-1