Art. 1

In vigore dal 25 ott 1990
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Vista la legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi ed in particolare l'art. 12; Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1978 concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione ed in particolare l'art. 8; Considerata la comparsa in alcune zone acquee del litorale italiano, sedi di giacimenti naturali o di allevamenti di molluschi eduli lamellibranchi, di alghe tossiche appartenenti al genere Dinophysis; Ritenuto di dover aggiornare i requisiti prescritti dall'art. 8 del decreto ministeriale 5 ottobre 1978 per i molluschi eduli lamellibranchi immessi al consumo sulla base dei nuovi fenomeni algali responsabili della comparsa di biotossine del tipo D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning) nei molluschi eduli lamellibranchi raccolti o allevati nelle zone acquee interessate dal suddetto fenomeno algale; Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 12 luglio 1990; Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, con la nota n. 703/31.64/1447 del 1› agosto 1990; A D O T T A il seguente regolamento: Articolo unico L'art. 8 del decreto ministeriale 5 ottobre 1978, concernente i requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi in relazione alla loro destinazione e modalità di prelievo dei molluschi eduli da sottoporre ad analisi durante le varie fasi della produzione e commercializzazione del prodotto, è così sostituito: "Art. 8. - I molluschi eduli lamellibranchi indicati ai precedenti devono possedere i seguenti requisiti: a) essere privi sulle valve di fango e detriti vari; b) essere privi di odori e sapori non propri; c) non più di quaranta microgrammi di biotossine algali P.S.P per cento grammi di polpa (corpo del mollusco): biotossine algali N.S.P.: non determinabili; biotossine algali D.S.P.: in quantità tali da non presentare positività ai saggi prescritti. I molluschi eduli di cui al secondo comma dell', al secondo e quarto comma dell'art. 2, al primo comma dell'art. 3, al secondo comma dell'art. 5 del presente decreto, devono essere vivi e vitali, salvo in ogni caso il periodo massimo di validità del prodotto fresco fissato in cinque giorni. La frequenza dei controlli per l'accertamento dei requisiti microbiologici, chimici e biologici dei molluschi eduli lamellibranchi è quella indicata ai commi 2 e 3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 1› agosto 1990, n. 256; la frequenza ravvicinata dei controlli si applica anche ai molluschi eduli lamellibranchi ottenuti dal novellame di cui alla lettera b), comma 6, del decreto ministeriale 1› agosto 1990, n. 256. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1› agosto 1990 Il Ministro: DE LORENZO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1990 Registro n. 9 Sanità, foglio n. 174
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1990-08-01;257#art-1

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