Art. 7
In vigore dal 20 set 1988
1. Le omologazioni nazionali dei motocicli rilasciate antecedentemente alle date indicate al secondo comma dell' restano valide.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto.ministeriale:1988-06-14;385#art-7