Allegato XI Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984
Art. 2
In vigore dal 12 apr 1988
Ai sensi della presente direttiva, per motocompressore si intende ogni macchina azionata da un motore che sposti e comprima l'aria, eccettuate le seguenti due categorie di macchine:
- i ventilatori, cioè macchine che spostano l'aria con un tasso di sovrappressione inferiore o uguale a 1,1;
- le pompe a vuoto, cioè macchine o apparecchiature che estraggono l'aria contenuta in in ambiente, ad una pressione uguale o inferiore alla pressione atmosferica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministro.coordinamento.politiche.comunitarie:decreto.ministeriale:1987-11-28;588#art-axd-2-2