Allegato XI Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984

Art. 2

In vigore dal 12 apr 1988
Ai sensi della presente direttiva, per motocompressore si intende ogni macchina azionata da un motore che sposti e comprima l'aria, eccettuate le seguenti due categorie di macchine: - i ventilatori, cioè macchine che spostano l'aria con un tasso di sovrappressione inferiore o uguale a 1,1; - le pompe a vuoto, cioè macchine o apparecchiature che estraggono l'aria contenuta in in ambiente, ad una pressione uguale o inferiore alla pressione atmosferica.
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