Art. 9

Partecipazione di Stati terzi

Partecipazione di Stati terzi 1.   Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’EUPM Armenia, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dall’Armenia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell’EUPM Armenia. 2.   Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUPM Armenia hanno diritti e obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana dell’EUPM Armenia. 3.   Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori. 4.   Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi conformemente all’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUPM Armenia.
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