Art. 17

Avvio dell’EUPM Armenia

Avvio dell’EUPM Armenia 1.   L’EUPM Armenia è avviata al momento opportuno con decisione del Consiglio, dopo che essa ha raggiunto la sua capacità operativa iniziale, sulla base di una raccomandazione del comandante dell’operazione civile dell’EUPM Armenia. 2.   Il nucleo avanzato dell’EUPM Armenia effettua i preparativi necessari per consentire all’EUPM Armenia di raggiungere la sua capacità operativa iniziale.
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Avvio dell’EUPM Armenia (Art. 17 Decisione (UE) 2026/894) — Testo vigente | Portale Normativo