Art. 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata: 1) l'articolo 1 bis sexies è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «d) non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento e offrono servizi che consentono l'esecuzione di operazioni internazionali, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia ovvero mediante netting, compensazione, riconciliazione o regolamento, che vanificano gli obiettivi dei divieti imposti dalle decisioni 2014/512/PESC e 2014/145/PESC nonché dai regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014, elencati nell'allegato XIX, parte D, della presente decisione.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica anche a: a) una persona giuridica, un'entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di un'entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b), c) o d); b) un'entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un'entità di cui al paragrafo 1, lettera a) o b); c) un'entità che offre servizi abilitanti equivalenti a quelli prestati dalle entità di cui al paragrafo 1, lettera d).» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «2 ter.   Ai fini del paragrafo 2, lettera c), un servizio abilitante equivalente è un servizio che soddisfa i seguenti criteri: a) è offerto da un'entità che non è un ente creditizio né un ente finanziario né un'entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento; b) è rivolto a clienti russi con l'intento dichiarato di consentire la condotta di operazioni transfrontaliere, anche mediante pagamenti da conti in paesi diversi dalla Russia ovvero mediante netting, compensazione, riconciliazione o regolamento; c) non esclude nessuna delle operazioni vietate a norma della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC o dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014.» ; 2) l'articolo 1 bis septies è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) per il trasporto via mare di petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell'allegato XIII, ovvero minerali, originari della Russia o esportati dalla Russia, con navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell'Assemblea generale dell'Organizzazione marittima internazionale;» ; b) al paragrafo 3, e aggiunta la lettera seguente: «h) alle operazioni con i porti elencati alla voce numero 7 nella parte A dell’allegato XXI per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7207 12 10 e 7224 90 salvo che sia altrimenti vietato dalla presente decisione.» ; 3) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis undecies 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XXVII, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), b) o c), della presente decisione, che abbia tratto beneficio, anche in quanto operano nello stesso settore di mercato, da una decisione emanata ai sensi del decreto del presidente della Federazione russa n. 302 del 25 aprile 2023 e successive modifiche, ai sensi della legge federale n. 470-FZ del 4 agosto 2023 e successive modifiche ovvero in base alla normativa russa collegata o equivalente. 2.   Salvo se vietate altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica: a) alle operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione e del regolamento (UE) n. 833/2014; b) alle operazioni strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC nonché di quelli dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014; c) fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi: i) degli articoli 11 bis o 11 ter del regolamento (UE) n. 833/2014; o ii) dell'articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014. Articolo 1 bis duodecies 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, elencati nell'allegato XXVIII, parte A, che tenti di ottenere al di fuori dell'Unione l'esecuzione di sentenze che riconoscono un diritto di cui all'articolo 11 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 o che collabori a tale esecuzione, ovvero con la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che ha la proprietà o il controllo di tale persona giuridica, entità od organismo, ad esclusione di avvocati e magistrati. 2.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo, elencati nell'allegato XXVIII, parte B, che tenti di ottenere al di fuori dell'Unione l'esecuzione di decisioni di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 o che collabori a tale esecuzione, ovvero con la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che ha la proprietà o il controllo di tale persona giuridica, entità od organismo, ad esclusione di avvocati e magistrati. 3.   Salvo se vietate altrimenti, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) alle operazioni necessarie per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i concimi, la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione o del regolamento (UE) n. 833/2014; b) alle operazioni strettamente necessarie per l'accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi della presente decisione e della decisione 2014/145/PESC nonché dei regolamenti (UE) n. 833/2014 e (UE) n. 269/2014; c) fatta salva la lettera b) del presente paragrafo, alle operazioni strettamente necessarie per ottenere il risarcimento del danno subito ai sensi: i) dell'articolo 11 bis o 11 ter del regolamento (UE) n. 833/2014; o ii) dell'articolo 11 bis del regolamento (UE) n. 269/2014.» ; 4) l'articolo 1 ter bis è sostituito dal seguente: «Articolo 1 ter bis È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività o le valute digitali della banca centrale elencate nell'allegato XXVI ovvero sostenere lo sviluppo di tali cripto-attività o di tali valute digitali della banca centrale.» ; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 1 ter ter 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti in Russia che prestano servizi di cripto-attività o sono piattaforme tramite cui possono essere scambiate o trasferite cripto-attività. 2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni: a) che sono necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale; b) effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in Russia e che lo sono stati prima del 24 febbraio 2022. 3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia. 4.   Soltanto a decorrere dal 24 maggio 2026 si applica il divieto di cui al paragrafo 1.» ; 6) l'articolo 1 sexies è così modificato: a) al paragrafo 1 bis, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all'allegato VIII in virtù di contratti e obblighi eseguiti prima del 24 aprile 2026;» ; b) al paragrafo 1 bis, sono aggiunti i punti seguenti: «i) strettamente necessarie per il pagamento di onorari ragionevoli o il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; j) necessarie per le esigenze delle organizzazioni intermediarie finanziate dallo Stato per la politica culturale estera degli Stati membri in Russia.» ; 7) l' duodecies è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «i) servizi di sicurezza gestiti.» ; b) è inserito il seguente paragrafo: «4 bis.   Il paragrafo 4 non si applica alla prestazione, diretta o indiretta, a una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro dei servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2 che sono strettamente necessari per il suo funzionamento.» ; c) è inserito il paragrafo seguente: «8 quinquies.   Il paragrafo 1, lettera i), si applica a decorrere dal 25 maggio 2026.» ; 8) è inserito l'articolo seguente: « sexdecies bis 1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato XXIX che, a norma del decreto del presidente della Federazione russa n. 122 del 15 febbraio 2024, del decreto del governo della Federazione russa n. 1767 del 18 ottobre 2021, modificato dalla risoluzione governativa n. 380 del 27 marzo 2024, ovvero a norma della normativa russa collegata o equivalente o a norma di un'ingiunzione, un'ordinanza, un provvedimento riparativo, una sentenza o altra decisione di un organo giurisdizionale russo, abbia sfruttato o sfrutti diritti di proprietà intellettuale o segreti aziendali di cui è titolare o licenziataria una persona giuridica in Russia posseduta o controllata da una persona fisica di uno Stato membro o da una persona giuridica costituita a norma del diritto di uno Stato membro senza il consenso del titolare del diritto. 2.   Fatto salvo l'articolo 6 ter del regolamento (UE) n. 833/2014, le persone fisiche di uno Stato membro o le persone giuridiche costituite a norma del diritto di uno Stato membro di cui al paragrafo 1 del presente articolo informano l'autorità competente di tale Stato membro dello sfruttamento a norma delle normative russe in tale paragrafo e senza il consenso del titolare dei diritti di proprietà intellettuale o di segreti aziendali di cui è titolare o licenziataria una persona giuridica di sua proprietà o sotto il suo controllo in Russia. 3.   Gli Stati membri informati dal titolare dei diritti conformemente al paragrafo 2 informano a loro volta la Commissione dello sfruttamento senza consenso dei diritti di proprietà intellettuale o di segreti aziendali.» ; 9) all' septdecies, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti: «e) agli istituti di ricerca pubblici e privati, università, istituti di istruzione superiore, organizzazioni di ricerca e tecnologia, organizzazioni non governative, organismi e agenzie pubblici, alle imprese e altri soggetti dei settori industriale e commerciale, comprese le microimprese e le piccole, medie e grandi imprese, che svolgono attività di ricerca e innovazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); f) alle persone fisiche associate a persone giuridiche, entità o organismi di cui alla lettera e). (*1)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).»;" 10) l' è così modificato: a) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   I divieti di cui al paragrafo 3 non pregiudicano: a) l'esecuzione di contratti conclusi prima del 1o agosto 2014 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti; né b) la fornitura di pezzi di ricambio e servizi necessari per la manutenzione e la sicurezza delle capacità esistenti all'interno dell'Unione; né c) l'analisi forense militare dei prodotti originari della Russia recuperati in Ucraina.» ; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «8.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 ter dell'articolo 4 quaterdecies, o alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali. 9.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie elencati all'articolo 4 quaterdecies, paragrafo 1 ter, o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi sono necessari per: a) usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l'agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni; b) l'uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Federazione russa; c) la costituzione, la gestione, la manutenzione, l'approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell'attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo; oppure d) la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative. 10.   I paragrafi 8 e 9 non pregiudicano le esenzioni e le deroghe previste dall'articolo 4 quaterdecies, in particolare i paragrafi 4 bis bis, 4 ter e 5.» ; 11) l'articolo 3 è così modificato: a) al paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;» ; b) al paragrafo 7, il punto iii) è sostituito dal seguente: «iii) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 del presente articolo o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria sono destinati al settore dell'energia, a meno che tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione o la relativa assistenza tecnica o finanziaria siano consentiti a norma delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi da 3 a 6 e all'articolo 4 quaterdecies, paragrafo 4 bis bis.» ; 12) all'articolo 3 bis, paragrafo 4, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell'informazione delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro;» ; 13) l'articolo 4 è così modificato: a) il paragrafo 1 è soppresso; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali software o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 1 bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali software, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.» ; c) la frase introduttiva del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente: «3.   I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di software, o all'assistenza tecnica o finanziaria, necessari per:» ; d) il paragrafo 3 bis è soppresso; e) la frase introduttiva del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   In deroga ai paragrafi 1 bis e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e la prestazione di assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che:» ; 14) all'articolo 4 octies è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   Il divieto imposto dal paragrafo 1 si applica anche ai contenuti online di una persona giuridica, un'entità o un organismo che opera come entità speculare di una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1, se sono soddisfatti almeno due dei criteri seguenti: a) sostanziale identità di contenuti e feed; b) continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente; c) assetto proprietario, controllo o gestione coincidente; d) reindirizzamento o migrazione dell'utente da una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui al paragrafo 1; e) continuità dell'infrastruttura tecnica, compreso l'uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.» ; 15) all'articolo 4 nonies bis, la lettera b è sostituita dalla seguente: «b) l'accesso è necessario per le operazioni strettamente necessarie al completamento dei progetti di energia rinnovabile nell'Unione» ; 16) l'articolo 4 duodecies è così modificato: a) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 ter sexies.   Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 2804 61 , 2804 69 , 2815, 2816, 2825 20 , 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 7110 11 , 7110 19 , 7110 31 , 7110 39 , 7110 41 , 7110 49 , 7204, 7401, 7402, 7403, (eccetto 7403 19 ), 7404, 7406, 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 e 8105, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 3 ter septies.   Per quanto riguarda i beni di cui al codice NC 7403 19 , i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 gennaio 2027 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; b) i 3 quater quater e 3 quater quinquies sono soppressi; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3 sexies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare l'acquisto, l'importazione o il trasferimento di beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8424 10 00 , 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8516 29 91 , 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603, come elencato nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014, o la fornitura della relativa assistenza tecnica e finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che ciò è necessario per il funzionamento, la manutenzione o la riparazione delle carrozze della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita di Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.» ; d) sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 nonies.   A decorrere dal 24 aprile 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'importazione, all'acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, necessari per l'importazione nell'Unione, di 688 000 tonnellate metriche di beni di cui al codice NC 2814 tra il 24 aprile di un dato anno e il 23 aprile dell'anno successivo. 3 decies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, l'acquisto, l'importazione o il trasferimento fino al 25 aprile 2031 dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8471, 8479, 8481, 8482, 8483, 8487, 8504, 8517, 8523, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543, 8603, 9030, 9031, 9032 e 9405, elencati nell'allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che farlo è necessario per la sicurezza del funzionamento, della manutenzione o della riparazione delle carrozze delle linee 1, 2 e 4 della metropolitana di Sofia, prodotte e consegnate fino al 2017.» ; e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater octies, 3 quater nonies, 3 nonies e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione.» ; f) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 3 bis ter, 3 quater, 3 quater sexies, 3 sexies, 3 octies o 3 decies entro due settimane dal rilascio.» ; 17) l'articolo 4 quaterdecies è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo: «1 ter.   Fatto salvo il paragrafo 1, è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni che rientrano nei codici NC 7304 11 00 , 7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 22 00 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7306 11 , 7306 19 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 8207 13 00 , 8207 19 10 , 8413 50 , 8413 60 , 8413 82 00 , 8413 92 00 , 8430 49 00 , 8431 39 00 , 8431 43 00 , 8431 49 , 8705 20 00 , 8905 20 00 o 8905 90 10 di cui all’allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, o per un uso in Russia, comprese la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale.» ; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   È vietato: a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis bis per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia; c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui ai paragrafi 1 e 1 bis bis e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia.» ; c) i paragrafi 3 bis nonies, 3 bis decies e 3 bis undecies sono soppressi; d) è inserito il seguente paragrafo: «3 bis terdecies.   Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC elencati nell'allegato XXIII nonies del regolamento (UE) n. 833/2014, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 luglio 2026 di contratti conclusi prima del 24 aprile 2026 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» ; e) al paragrafo 4 bis la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) beni di cui al codice NC 3916 20 se strettamente necessari per la vendita di pavimenti o finestre in PVC.» ; f) al paragrafo 5 bis è aggiunta la lettera seguente: «g) beni di cui ai codici NC 3920431099 , 3925 90 10 , 3925908000 , o 8302 41 50 se strettamente necessari per la vendita di finestre.» ; g) il paragrafo 4 bis bis è sostituito dal seguente: «4 bis bis.   I divieti di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 1 ter e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o alla relativa prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, destinati a emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.» ; h) il paragrafo 4 ter è sostituito dal seguente: «4 ter.   In deroga ai paragrafi 1, 1 ter e 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai capitoli NC 72, 84, 85 e 90 elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014, o l'assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l'assistenza finanziaria connessi, dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per la produzione di beni in titanio necessari all'industria aeronautica per i quali non sono disponibili forniture alternative.» ; i) il paragrafo 5 bis è sostituto dal seguente: «5 bis.   Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni di cui ai codici NC 2835 22 00 , 2920 90 , 3917 10 e 3920 62 , o la fornitura dell’assistenza tecnica o finanziaria connessa, dopo aver accertato che tali beni sono venduti, forniti, trasferiti o esportati strettamente necessario per la produzione di prodotti alimentari per il consumo umano in Russia» ; j) il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente: «5 ter.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 5, 5 bis bis, 5 nonies e 5 decies entro due settimane dal rilascio.» ; k) è inserito il paragrafo seguente: «5 undecies.   In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di beni e tecnologie di cui al codice NC 3403 19 80 , elencato nell'allegato XXXVII del regolamento (UE) n. 833/2014, esportati dall'Ungheria, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati all'Azerbaigian.». 18) l'articolo 4 sexdecies è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo: «2 bis.   Dal 1o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.» ; 19) l'articolo 4 septdecies è così modificato: a) Il paragrafo 6 è così modificato: i) le lettere b) e c) sono soppresse; ii) alla fine del paragrafo è aggiunto il testo seguente come comma che non fa parte del punto e): «Quanto prima sulla base di pieno coordinamento e considerzione delle discussioni in sede di G7 e della coalizione per il tetto sui prezzi, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta dell'alto rappresentante, dispone in merito all'applicazione dell'eccezione ai divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 in relazione al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi scambiati al di sotto del tetto sui prezzi.» ; b) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «6 ter.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 non si applicano: a) al petrolio greggio o ai prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l'origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi; b) al trasporto o all'assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi a tale trasporto, dei prodotti di cui all'allegato XII verso i paesi terzi ivi menzionati, per la durata specificata in tale allegato. 6 quater.   A decorrere dal 1o gennaio 2027 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 4 si applicano al condensato di gas naturale della sottovoce NC 2709 00 10 proveniente da impianti di produzione di gas naturale liquefatto.» ; 20) all'articolo 4 septdecies bis, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente: «1.   In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 nonies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o il transito attraverso la Russia dei beni e delle tecnologie di cui a detti articoli o la prestazione dell'assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o altri servizi connessi, o del finanziamento o dell'assistenza finanziaria, ai fini dell'esercizio e della manutenzione delle condotte del Consorzio per l'oleodotto del Caspio (CPC) e della relativa infrastruttura, necessari per il trasporto di beni di cui al codice NC 2709 00 originari del Kazakhstan per i quali soltanto il caricamento, la partenza o il transito avviene in Russia, dopo aver accertato che:» ; 21) l'articolo 4 duovicies è così modificato: a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: «8.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici NC 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell'Unione sono presentati senza ritardo, unitamente a un certificato a norma del regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio (*2) in cui siano chiaramente indicati il paese di origine mineraria o i paesi di origine mineraria, all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014 per la verifica. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell'Unione garantisce la loro presentazione all'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014. A tal fine può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all'arrivo di tali beni presso l'autorità specificata nell'allegato XXXVIIIB del regolamento (UE) n. 833/2014. L'importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione. Una presentazione a tale autorità non è necessaria a condizione che i beni siano stati precedentemente sottoposti alla procedura di verifica di cui al presente paragrafo e che ciò sia dimostrato da prove basate sulla tracciabilità, tra cui un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, come previsto al paragrafo 10. (*2)  Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj).»;" b) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell'importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo. A decorrere dal 1o marzo 2025 le prove basate sulla tracciabilità dei prodotti elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, che rientrano nei codici NC 7102 10 00 e 7102 31 00 comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia. Per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel codice NC 7102 39 00 elencati nell'allegato XXXVIIIA, parte A, del regolamento (UE) n. 833/2014, l'obbligatorietà di prove basate sulla tracciabilità, tra cui una dichiarazione di dovuta diligenza in cui è confermato che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia, si applica a decorrere dal 24 aprile 2026.» ; 22) l'articolo 4 tervicies è sostituito dal seguente: «Articolo 4 tervicies 1.   Ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell'Unione è vietato vendere, direttamente o indirettamente, navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII, anche non originarie dell'Unione, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 2.   Fatto salvo il divieto di cui al paragrafo 1, i cittadini di uno Stato membro, le persone fisiche residenti in uno Stato membro, e le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione che vendono a persone, entità e organismi di un paese terzo o altrimenti trasferiscono, direttamente o indirettamente, la proprietà di navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII, anche non originarie dell'Unione: a) adottano le misure appropriate, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per individuare e valutare i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia e provvedono affinché tali valutazioni dei rischi siano documentate e aggiornate; b) mettono in atto politiche, controlli e procedure appropriati, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni, per attenuare e gestire efficacemente i rischi di ritrasferimento in Russia o per un uso in Russia. 3.   Le persone fisiche e giuridiche, le entità o gli organismi di cui al paragrafo 2 che acquisiscono le navi forniscono tutte le informazioni necessarie per il completamento delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, lettera a). 4.   Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, persone fisiche residenti in uno Stato membro o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione, verso qualsiasi paese terzo di navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII, ad eccezione di una vendita o altro trasferimento di proprietà proibiti a norma del paragrafo 1, è notificato immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave è cittadino o in cui risiede o è stabilito. La notifica all'autorità competente riporta almeno le informazioni seguenti: l'identità del venditore e dell'acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell'acquirente, compresi la partecipazione azionaria e la gestione, il numero di identificazione IMO della nave e l'indicativo di chiamata della nave. 5.   Il contratto di compravendita o altro accordo che comporta il trasferimento di proprietà, da parte di cittadini di uno Stato membro, persone fisiche residenti in uno Stato membro o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione, verso qualsiasi paese terzo di navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20 , adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XIII prevede il divieto contrattuale scritto di rivendere la nave o altrimenti trasferirne la proprietà a una persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. 6.   La vendita o altro accordo di cui al paragrafo 5 include anche disposizioni contrattuali scritte in base alle quali la parte del paese terzo che acquisisce la nave: i) si impegna a rispecchiare il divieto di cui al paragrafo 5 in ogni ulteriore rivendita o trasferimento che possa intraprendere; e ii) obbliga, in ogni ulteriore rivendita o trasferimento, l'acquirente della nave a includere disposizioni contrattuali scritte equivalenti a quelle richieste dal paragrafo 5 e dal presente paragrafo. 7.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le notifiche a norma del paragrafo 4 entro due settimane dalla notifica.» ; 23) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 quatervicies ter A decorrere dal 1o gennaio 2027 è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi dei terminali GNL a persone fisiche o giuridiche, entità od organismi in Russia o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione di proprietà per oltre il 50 % o controllati da un cittadino russo o da una persona giuridica, un'entità o un organismo in Russia. Dopo il 1o gennaio 2027 è vietato mantenere contratti inerenti a servizi GNL vietati a norma del presente articolo.» ; 24) l'articolo 4 quinvicies è così modificato: a) è inserito il seguente paragrafo: «3 bis.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare l'esecuzione delle operazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), nei confronti di una nave elencata nell'allegato XVI dopo aver accertato che: a) la nave è destinata ad essere riciclata; e b) l'operazione è necessaria per la navigazione della nave fino all'impianto di riciclaggio, per le attività dell'impianto di riciclaggio pertinenti alla nave o per i pagamenti inerenti al riciclaggio.» ; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis e 4 entro due settimane dal rilascio.» ; 25) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 quinvicies bis 1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a navi rompighiaccio che rientrano nel codice NC ex 8906 90 o a metaniere che rientrano nel codice NC ex 8901 20 , se tali navi sono immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo, possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi, operino in Russia o siano da utilizzare in Russia. 2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dal 25 aprile 2026 alle metaniere che rientrano nel codice NC ex 8901 20 immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo ovvero possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi. 3.   Il paragrafo 1 si applica soltanto a decorrere dal 1o gennaio 2027 alle metaniere che rientrano nel codice NC ex 8901 20 che operano in Russia o per un uso in Russia, diverse da quelle immatricolate sotto la bandiera della Russia, certificate dal registro navale russo ovvero possedute o gestite da una persona fisica o giuridica, entità od organismo russi. 4.   Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui una nave che necessita di assistenza essendo alla ricerca di un riparo, di uno scalo di emergenza per motivi di sicurezza marittima o per salvataggio di vite in mare o a operazioni necessarie per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere un impatto grave e significativo sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.» ; 26) l'articolo 5 quinquies è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d'identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati al più tardi l'ultimo giorno lavorativo in tale Stato membro o tali Stati membri, a seconda dei casi, prima della data prevista d'ingresso nel loro territorio, e in ogni caso al più tardi 24 ore prima di tale data prevista d'ingresso.» ; b) è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   I cittadini russi soggetti all'obbligo previsto dal paragrafo 1 recano con sé una copia della notifica informativa e la esibiscono, su richiesta, alle autorità dello Stato membro o degli Stati membri interessati dal viaggio.» ; 27) all'articolo 7, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «d) qualsiasi persona fisica di un paese terzo che non è cittadina russa e qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in un paese terzo diverso dalla Russia, ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VII della presente decisione, che venda, fornisca, trasferisca o esporti beni, tecnologie e servizi anche non originari dell'Unione, la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati a norma della presente decisione o del regolamento (UE) n. 833/2014, a persone, entità od organismi di cui alle lettere a), b) o c), o per un uso in Russia.» ; 28) L'articolo 8 quater è sostituito dal seguente: «Articolo 8 quater Il Consiglio, deliberando all'unanimità sulla base degli articoli 29 e 30 del trattato sull'Unione europea, modifica gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII e XXIX.» ; 29) Gli allegati della decisione 2014/512/PESC sono modificati come indicato nell'allegato della presente decisione.
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