Art. 30

Abrogazione

Abrogazione 1.   La decisione C(2005) 458 della Commissione sulle disposizioni relative al programma ufficiale dei tirocini presso la Commissione delle Comunità europee e la decisione C(2007) 1221 della Commissione sulla fissazione dell’importo della sovvenzione ai tirocinanti nell’ambito del programma ufficiale di tirocini della Commissione europea sono abrogate. 2.   I tirocini la cui procedura di candidatura è iniziata prima dell’adozione della presente decisione continuano a essere disciplinati dalle decisioni di cui al paragrafo 1.
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