Art. 30
Abrogazione
Abrogazione
1. La decisione C(2005) 458 della Commissione sulle disposizioni relative al programma ufficiale dei tirocini presso la Commissione delle Comunità europee e la decisione C(2007) 1221 della Commissione sulla fissazione dell’importo della sovvenzione ai tirocinanti nell’ambito del programma ufficiale di tirocini della Commissione europea sono abrogate.
2. I tirocini la cui procedura di candidatura è iniziata prima dell’adozione della presente decisione continuano a essere disciplinati dalle decisioni di cui al paragrafo 1.
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