Art. 14
Indennità di alloggio per i tirocinanti assegnati a Lussemburgo
Indennità di alloggio per i tirocinanti assegnati a Lussemburgo
1. Compatibilmente con le risorse disponibili, i tirocinanti assegnati ai servizi della Commissione a Lussemburgo e che vivono nel Granducato di Lussemburgo durante il tirocinio percepiscono un’indennità di alloggio supplementare destinata a coprire parzialmente le spese di alloggio. Tale indennità è corrisposta unitamente alla borsa mensile su presentazione di documenti comprovanti che il tirocinante vive a Lussemburgo durante il tirocinio.
2. L’importo dell’indennità di alloggio corrisponde al 20 % della borsa mensile prevista per ciascuna sessione di tirocinio ed è pubblicato su un sito web dedicato gestito dall’Ufficio tirocini all’inizio di ciascun periodo di presentazione delle candidature.
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