Art. 1
La decisione 2010/788/PESC è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di armamenti e di materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, destinati esclusivamente ad aiutare la missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) o la task force regionale dell’Unione africana, o ad essere da esse utilizzati;
b)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella RDC da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
c)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di equipaggiamenti militari non letali, destinati esclusivamente ad un uso umanitario o protettivo o alla relativa fornitura di assistenza o formazione tecnica, al finanziamento o all’assistenza finanziaria, ai servizi di intermediazione o altri servizi.»
;
ii)
la lettera d) è soppressa;
b)
il paragrafo 3 è soppresso;
2)
all’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la lettera seguente:
«l)
il fatto di ostacolare deliberatamente e gravemente l’attuazione del mandato della MONUSCO, anche negando l’accesso, limitando la libertà di circolazione o interferendo con pattugliamenti e attività di monitoraggio.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D2372#art-1