Art. 1

La decisione (PESC) 2022/2245 è così modificata: 1) all’, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Al pieno completamento della formazione o alla cessazione dell’EUMAM Ucraina, il deposito delle munizioni, delle attrezzature e delle piattaforme militari concepite per l’uso letale della forza che erano state fornite a titolo della misura di assistenza è trasferito al beneficiario. Sulla base delle esigenze dell’Ucraina, le munizioni, le attrezzature militari, e le piattaforme, concepite per l’uso letale della forza possono essere trasferite al beneficiario una volta utilizzate in ciascun modulo di formazione. 5.   La durata della misura di assistenza è di 80 mesi dall’adozione della presente decisione.» ; 2) all’, a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 400 000 000 EUR.» ; b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle operazioni può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 400 000 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore delle operazioni possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel relativo bilancio corrispondente alla misura di assistenza.».
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