Art. 1
La decisione (PESC) 2022/339 è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. La durata della misura di assistenza è di 82 mesi dall’adozione della presente decisione.»
;
2)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 1 173 055 534,32 EUR.»
;
b)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi fino a 1 173 055 534,32 EUR a seguito dell’adozione della presente decisione. I fondi richiesti dall’amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza.
4. Le spese relative all’attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino al 15 novembre 2024. Fatta salva la spesa supplementare che potrebbe essere finanziata nell’ambito della presente misura di assistenza con i contributi supplementari messi a disposizione dagli Stati membri che si sono astenuti da una misura di assistenza a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2021/509, l’importo di riferimento finanziario è utilizzato come segue:
a)
l’importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell’11 marzo 2022 è fissato a 50 000 000 EUR;
b)
l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l’11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 110 000 000 EUR;
c)
l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 20 novembre 2022 è fissato a 20 000 000 EUR;
d)
l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 novembre 2022 e il 28 febbraio 2023 è fissato a 200 000 000 EUR;
e)
l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1o marzo 2023 e il 31 maggio 2023 è fissato a 103 450 411,87 EUR;
f)
l’importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1o giugno 2023 e il 15 febbraio 2024 è fissato a 372 115 534,32 EUR;
g)
l’importo massimo di 420 940 000,00 EUR è ammissibile per il periodo dal 16 febbraio 2024 al 15 novembre 2024;
h)
le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022 e le spese relative all’adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.»
;
c)
è aggiunto il paragrafo seguente:
«5. Fatto salvo l’esaurimento degli importi di cui al paragrafo 4 del presente articolo e fatta salva la durata stabilita all’, paragrafo 4, della presente decisione, la presente misura di assistenza rimane disponibile per l’assegnazione degli importi ricevuti dall’EPF a norma dell’articolo 1 bis, paragrafo 11, della decisione (PESC) 2014/512 del Consiglio (*1).
(*1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).»."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D2367#art-1