Art. 1

La decisione (PESC) 2022/338 è così modificata: 1) all', il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   La durata della misura di assistenza è di 82 mesi dall'adozione della presente decisione.» ; 2) l' è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 8 097 916 325,22 EUR.» ; b) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Conformemente all'articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l'amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi fino a 8 097 916 325,22 EUR a seguito dell'adozione della presente decisione. I fondi richiesti dall'amministratore delle misure di assistenza sono utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nei relativi bilanci rettificativi e annuali corrispondenti alla misura di assistenza. 4.   Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2022 e fino al 15 novembre 2024: a) l'importo massimo delle spese ammissibili sostenute prima dell'11 marzo 2022 è fissato a 446 374 895,54 EUR; b) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l'11 marzo 2022 e il 20 luglio 2022 è fissato a 1 386 484 776,34 EUR; c) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 21 luglio 2022 e il 30 novembre 2022 è fissato a 654 326 601,50 EUR; d) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2022 e il 10 febbraio 2023 è fissato a 473 000 113,21 EUR; e) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra l'11 febbraio 2023 e il 18 marzo 2023 è fissato a 159 813 613,41 EUR; f) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 19 marzo 2023 e il 15 aprile 2023 è fissato a 303 502 675,17 EUR; g) l'importo massimo ammissibile per il periodo compreso tra il 16 aprile 2023 e il 23 dicembre 2023 è fissato a 1 926 312 719,65 EUR; h) l'importo massimo di 2 179 060 000,00 EUR è ammissibile per il periodo dal 24 dicembre 2023 al 15 novembre 2024; i) oltre agli importi di cui alle lettere da a) a h), dal 9 febbraio 2023 al 31 maggio 2023 è ammissibile l'importo massimo di 569 040 930,40 EUR per finanziare il rimborso del materiale donato proveniente dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti, consegnati durante tale periodo, per quanto riguarda munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili; j) le spese relative alla manutenzione e alla riparazione sono ammissibili a decorrere dal 17 ottobre 2022, mentre quelle relative all'adattamento sono ammissibili a decorrere dal 2 febbraio 2023.» ; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Fatto salvo l'esaurimento degli importi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, e la durata di cui all', paragrafo 4, della presente decisione, la presente misura di assistenza rimane disponibile per l'assegnazione degli importi ricevuti dall'EPF a norma dell'articolo 1 bis, paragrafo 11, della decisione 2014/512/PESC del Consiglio (*1). (*1)  Decisione (PESC) 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).»."
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

celex:32026D2366#art-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo