Art. 5
Comandante dell’operazione civile
Comandante dell’operazione civile
1. Il direttore esecutivo del comando delle operazioni civili (Civilian Operations Headquarters — CivOpsHQ) funge da comandante dell’operazione civile per il pilastro civile.
2. Il CivOpsHQ è messo a disposizione del comandante dell’operazione civile per la pianificazione e la condotta del pilastro civile.
3. Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’alto rappresentante, esercita il comando e il controllo del pilastro civile a livello strategico.
4. Il comandante dell’operazione civile garantisce l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capo del pilastro civile le istruzioni a livello strategico e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
5. Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio tramite l’alto rappresentante.
6. Tutto il personale distaccato del pilastro civile resta pienamente subordinato, ove opportuno, alle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, all’istituzione dell’Unione interessata o al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). L’autorità nazionale, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, ove opportuno, trasferiscono al comandante dell’operazione civile il controllo operativo del proprio personale distaccato.
7. Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto per il personale del pilastro civile.
Storico versioni
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