Art. 1

All’articolo 8 della decisione (PESC) 2018/1544, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La presente decisione si applica fino al 30 ottobre 2031. La presente decisione è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli si applicano in relazione alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell’allegato fino al 30 ottobre 2027.».
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