Art. 1
Mandato
La decisione (PESC) 2020/472 è così modificata:
1)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’Unione istituisce e dà avvio a un’operazione militare di gestione di crisi con gli obiettivi politici di salvaguardare gli interessi dell’Unione nel Mar Mediterraneo e di contribuire alla pace e alla stabilità in Libia.»
;
2)
gli articoli da 2 a 5 sono sostituiti dai seguenti:
«
Mandato
Nel perseguire gli obiettivi di cui all’, paragrafo 1, EUNAVFOR MED IRINI, nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità:
a)
salvaguarda gli interessi dell’Unione nel Mediterraneo attraverso una protezione e una deterrenza credibili;
b)
contribuisce all’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a sostegno della pace e della stabilità in Libia e
c)
promuove partenariati mediterranei attraverso lo sviluppo delle capacità e la formazione, nonché la diplomazia navale, nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione.
Articolo 3
Salvaguardia degli interessi dell’Unione nel Mediterraneo attraverso una protezione e una deterrenza credibili
1. EUNAVFOR MED IRINI contribuisce alla conoscenza situazionale marittima con riguardo ad attività illecite, ampliata ulteriormente verso la conoscenza del settore marittimo, al fine di individuare, controllare e segnalare le attività illecite e le minacce alla sicurezza e agli interessi economici dell’Unione. EUNAVFOR MED IRINI raccoglie inoltre informazioni utili per la pianificazione di contingenza.
2. EUNAVFOR MED IRINI contribuisce a limitare la “flotta fantasma”, quale definita nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea IMO, adottata il 6 dicembre 2023, in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e delle normative internazionali, attraverso un approccio che prende in considerazione l’intero tragitto.
3. EUNAVFOR MED IRINI sostiene la protezione delle infrastrutture marittime critiche, al fine di migliore la conoscenza della situazione marittima e del settore marittimo anche attraverso prove e impieghi pilota di soluzioni tecnologiche per la protezione marittima.
4. EUNAVFOR MED IRINI contribuisce a smantellare il modello di attività delle reti di traffico e tratta di esseri umani. A tal fine, EUNAVFOR MED IRINI sostiene l’individuazione e il controllo delle reti di traffico e tratta di esseri umani attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare effettuato con mezzi aerei, nel teatro dell’operazione convenuto.
5. Le informazioni raccolte nell’ambito dei compiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 possono essere conservate e fornite alle pertinenti autorità degli Stati membri e agli organismi competenti dell’Unione nonché, se del caso, alla NATO e, nel contesto dei compiti di cui al paragrafo 4, al gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia.
6. Nello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, EUNAVFOR MED IRINI riferisce al comitato politico e di sicurezza (CPS) in merito a tutte le questioni e a tutti gli eventi connessi alle azioni, quali ispezioni o visite per verificare la bandiera. Il CPS può prendere in considerazione eventuali misure successive, secondo necessità.
Articolo 4
Contributo all’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a sostegno della pace e della stabilità in Libia
1. EUNAVFOR MED IRINI contribuisce all’attuazione dell’embargo sulle armi imposto dall’ONU nei confronti della Libia istituito ai sensi dell’UNSCR 1970 (2011) e successive UNSCR, riferendo in merito al traffico illecito di armi da o verso la Libia e scoraggiando tale traffico. A tal fine, EUNAVFOR MED IRINI raccoglie informazioni, con mezzi aerei, satellitari, marittimi e di altro tipo, circa il traffico di armi e di materiale connesso da ogni direzione (rotte marittime, aeree e terrestri) e le condivide con i partner e le agenzie pertinenti, caso per caso e in base al principio della necessità di conoscere, attraverso i meccanismi previsti nei pertinenti documenti di pianificazione e conformemente all’articolo 14.
2. EUNAVFOR MED IRINI contribuisce all’attuazione delle misure dell’ONU nei confronti delle esportazioni illecite di petrolio dalla Libia. EUNAVFOR MED IRINI svolge attività di controllo e sorveglianza e raccoglie informazioni sulle esportazioni illecite di petrolio dalla Libia, compresi il petrolio greggio e i prodotti del petrolio raffinati, che sono contrarie all’UNSCR 2146 (2014) e successive UNSCR, e le condivide con i partner e le agenzie pertinenti, caso per caso e in base al principio della necessità di conoscere, attraverso i meccanismi previsti nei pertinenti documenti di pianificazione e conformemente all’articolo 14.
3. Le informazioni raccolte nell’ambito dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere conservate e fornite alle pertinenti autorità degli Stati membri e agli organismi competenti dell’Unione nonché al gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia e, se del caso, alle pertinenti autorità libiche.
4. Nello svolgimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, EUNAVFOR MED IRINI riferisce al CPS in merito a tutte le questioni e a tutti gli eventi connessi alle azioni, quali ispezioni o visite per verificare la bandiera. Il CPS può prendere in considerazione eventuali misure successive, secondo necessità.
Articolo 5
Promozione di partenariati mediterranei attraverso lo sviluppo delle capacità e la formazione, nonché la diplomazia navale, nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione
1. EUNAVFOR MED IRINI persegue attività in materia di sviluppo delle capacità e formazione a sostegno delle istituzioni libiche responsabili dell’applicazione del diritto marittimo e delle operazioni di ricerca e soccorso (SAR) in mare, cercando nel contempo progetti sostenibili a lungo termine. Tale compito è svolto nel teatro dell’operazione convenuto di EUNAVFOR MED IRINI o nel territorio di uno Stato membro, su invito di detto Stato membro. Detto compito può altresì essere svolto nel territorio, comprese le acque territoriali, della Libia o di uno Stato terzo ospitante vicino della Libia, qualora il CPS decida in tal senso a seguito di una valutazione del Consiglio sulla base di un invito da parte della Libia o dello Stato ospitante interessato, e in conformità del diritto internazionale. Ai fini di tale compito, EUNAVFOR MED IRINI istituisce e gestisce un meccanismo di controllo in stretto coordinamento con altri pertinenti portatori di interessi, anche, se necessario, in Libia.
2. EUNAVFOR MED IRINI fornisce una piattaforma per la cooperazione in materia di sicurezza marittima nel Mediterraneo ed esplora, attraverso la diplomazia e le esercitazioni navali, opportunità al di fuori della Libia per includere altri paesi terzi interessati della regione, come l’Egitto, la Tunisia e il Libano.
3. Ai fini dell’esecuzione dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, EUNAVFOR MED IRINI può raccogliere, conservare e scambiare con le pertinenti autorità degli Stati membri, i competenti organismi dell’Unione, la missione di sostegno dell’ONU in Libia, Interpol, la Corte penale internazionale e gli Stati Uniti d’America le informazioni, compresi i dati personali, raccolte ai fini delle procedure di controllo su eventuali tirocinanti, a condizione che questi abbiano prestato il loro consenso scritto. Ai fini di tale compito, EUNAVFOR MED IRINI può raccogliere e conservare le informazioni mediche e i dati biometrici necessari sui tirocinanti con il loro consenso scritto.»
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3)
all’articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. EUNAVFOR MED IRINI ospita una cellula sulle informazioni sui reati (“CIC”) composta da personale delle pertinenti autorità di contrasto degli Stati membri e delle agenzie dell’Unione di cui al paragrafo 3, al fine di facilitare la ricezione, la raccolta e la trasmissione di informazioni, compresi i dati personali, sul traffico e la tratta di esseri umani di cui all’articolo 3, sull’embargo sulle armi nei confronti della Libia e sulle esportazioni illecite di petrolio di cui all’articolo 4, nonché sui reati pertinenti per la sicurezza dell’operazione.»
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4)
all’articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:
«6. Per il periodo dal 1o aprile 2027 al 31 marzo 2029 l’importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED IRINI è pari a 16 880 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 (*1) che istituisce uno strumento europeo per la pace è pari allo 0 % in impegni e a Z % in pagamenti.
(*1) Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/509/oj).»;"
5)
all’articolo 14, i paragrafi 8, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:
«8. L’AR è autorizzato a concludere gli accordi necessari per attuare le disposizioni relative alla comunicazione o allo scambio di informazioni previste nella presente decisione.
9. L’AR può delegare le autorizzazioni a comunicare o scambiare le informazioni, nonché la capacità di concludere gli accordi di cui alla presente decisione, a funzionari del SEAE, al comandante dell’operazione dell’Unione o al comandante della forza dell’Unione conformemente all’allegato VI, parte VII, della decisione 2013/488/UE.
10. EUNAVFOR MED IRINI è autorizzata a condividere con il gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla Libia le informazioni, diverse dai dati personali, raccolte in merito ad attività illegali o non autorizzate e a presunti casi di mancato rispetto dell’embargo dell’ONU sulle armi nei confronti della Libia come previsto dall’UNSCR 1970 (2011) e successive risoluzioni, nonché le informazioni raccolte su presunti incidenti di inosservanza delle misure dell’ONU per prevenire le esportazioni illecite di petrolio dalla Libia come previsto dall’UNSCR 2146 (2014) e successive risoluzioni.»
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6)
all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. EUNAVFOR MED IRINI termina il 31 marzo 2029.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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