Art. 2
Gli Stati membri che sono parti contraenti, rispettivamente, dell’ADR e dell’ADN esprimono congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, la posizione di cui all’ per quanto riguarda, rispettivamente, le modifiche degli allegati dell’ADR e le modifiche dei regolamenti allegati all’ADN.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Procelex:32026D2233#art-2