Art. 12

Rete STRA

Rete STRA 1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’attuazione della presente decisione nei loro rispettivi settori di competenza, in modo coerente, tra l’altro, con l’articolo 34, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2021/696. 2.   Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri designano punti di contatto. Tali punti di contatto possono essere persone fisiche o persone giuridiche. 3.   Ciascun punto di contatto designato ha accesso a un sistema di videoconferenza sicuro che sarà stabilito dal Consiglio.
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