Art. 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dell’azione di cui all’, paragrafo 1, è pari a 800 000 EUR. 2.   Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con l’UNODA. In base all’accordo di finanziamento l’UNODA assicura una visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedura e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
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