Art. 2

La Repubblica d’Austria, il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, l’Ungheria, l’Islanda, l’Irlanda, lo Stato di Israele, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Montenegro, il Regno dei Paesi Bassi, la Norvegia, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Slovenia, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
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