Art. 1

Nella decisione (UE) 2021/1875 l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2038. È riesaminata secondo necessità e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione. In ogni caso si effettua una revisione entro il 31 dicembre 2036.».
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